Incentivi assunzione donne

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L’Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) incentiva l’assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne mediante lo sgravio del 50% dei relativi contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

Nota: tale agevolazione, a differenza dell’”Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, è applicabile anche ai contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Categorie di lavoratori interessati: donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi” (non è necessaria l’iscrizione al C.P.I.). Il termine relativo alla mancanza di lavoro retribuito si abbassa a 6 mesi se:

• la/le donne sono residenti in aree svantaggiate: il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008 stabilisce le aree svantaggiate. (la Liguria è presente in parte);

• oppure sono impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere. Il Ministero del Lavoro ha approvato il DI 13 ottobre 2015 nel quale vengono individuati, per l’anno 2016, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione.

Nota: per disoccupazione in questo caso si intende:

– non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;

– né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

Categorie di DDL interessati: tutti.

Tipologia di contratti di lavoro ammissibili:

• Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.

• Contratto di lavoro a tempo indeterminato.

• Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Benefici contributivi:

• per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;

• per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.

• in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

Localizzazione imprese beneficiarie: tutta Italia.

De minimis: no, le agevolazioni rientrano tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.