Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo agevola gli investimenti in R&S effettuati da aziende di qualunque dimensione.
SOGGETTI BENEFICIARI: micro, piccole, medie e grandi imprese, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, che effettuano investimenti in R&S. Sono ritenuti ammissibili anche le reti di impresa e i consorzi.
INIZIATIVE AMMISSIBILI: attività di R&S classificabili come:
- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che vi siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
- Ricerca industriale: attività di:
-ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
-creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
- Sviluppo sperimentale: attività di:
-acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
-realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
-produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non sono considerate attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
SPESE AMMISSIBILI: sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S, in possesso o in corso di dottorato di ricerca ovvero in possesso di laurea magistrale tecnica;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla durata dell’attività e con costo unitario non inferiore a 2.000 Euro IVA esclusa;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start up innovative;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
FORMA E INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: credito di imposta nella misura del:
- 25% delle spese relative alle lettere b) e d) sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta 2012, 2013 e 2014;
- 50%delle spese relative alle lettere a) e c) sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta 2012, 2013 e 2014.
Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di Euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano effettuate spese per attività di R&S almeno pari a 30.000 Euro e che tali investimenti siano eccedenti alla media delle spese in ricerca e sviluppo effettuate dall’impresa nel corso delle annualità 2012, 2013 e 2014.
TEMPISTICA: i periodi di imposta cui l’azienda può accedere alle agevolazioni sono il 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Per fruire dell’agevolazione è necessario inserire l’importo oggetto di credito nel modello F24 mediante il codice tributo “6857”, denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.
TERRITORI AMMISSIBILI: unità operative localizzate nel territorio italiano.